Prestazioni occasionali: chiarimenti sulla base delle nuove norme
I medici e gli infermieri che operano saltuariamente nelle giornate di donazione presso il nostro centro di raccolta possono essere remunerati con i voucher? In alternativa quale metodo può essere usato?
L’adozione del lavoro occasionale risulta particolarmente agevole in termini di costi e adempimenti. Tuttavia, l’esigenza connessa a prestazioni occasionali ed estemporanee è al momento insoddisfatta, stante l’abrogazione integrale della normativa in materia.
Si rimane in attesa di legislazione in merito, anche in vista della pubblicazione dei decreti attuativi della Legge di Riforma del Terzo Settore.
Definizione.
Si può definire lavoratore che effettua una prestazione occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.
L’evoluzione della normativa.
- VOUCHER
L’abolizione dei voucher dal panorama fiscale è stata disciplinata dal decreto legislativo n.25/2017 del 17/03/2017, chiarendo che quelli già acquistati potranno essere utilizzati entro il 31/12/2017.
- PRESTAZIONI OCCASIONALI
La disciplina riguardante le prestazioni occasionali è stata introdotta dalla Legge n. 30/2003 (“legge delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”) sfociata in quella che poi è stata denominata “Legge Biagi” ossia il D. Lgs. n. 276/2003 (così come modificato dall’articolo 24 del D.L. n. 201/2011 c.d. “Legge Fornero”). Tale normativa aveva introdotto le prestazioni occasionali, che si caratterizzavano essenzialmente per:
Durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno solare;
Compenso non superiore a €. 5.000 da ogni committente.
Tale normativa è stata abrogata a partire dal 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, ovvero il quarto dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto “Jobs Act“, la legge delega per la riforma del lavoro. Tra le molte novità di questa riforma si segnala l’abrogazione delle prestazioni occasionali, con le caratteristiche di durata e prestazione sopra indicati.
Sulla base di questa novità legislativa, è possibile affermare con ragionevole certezza che l’unica disciplina che da un punto di vista civilistico disciplina le attività svolte in maniera occasionale è quella di cui all’articolo 2222 del codice civile (riguardante il contratto d’opera).
Tuttavia questa disciplina si caratterizza per:
- assenza di vincoli di orario;
- libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore;
- raggiungimento di un risultato;
- compenso determinato in funzione dell’opera eseguita o del servizio reso e privo pertanto del carattere della periodicità;
- assunzione del rischio economico da parte del lavoratore;
- non impiego di mezzi organizzati;
- unicità e saltuarietà della prestazione: il lavoratore riceve un unico incarico, anche se l’assolvimento del medesimo richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale.