Personale dipendente e soci Avis: qualche precisazione

Quesiti posti dall'Avis Provinciale Mantova

-Svolgiamo attività di raccolta con medici ed infermieri pagati. Se questi sono anche donatori, e quindi soci di Avis, ci sono problemi?
- Se un dipendente dell'Avis è anche donatore e quindi socio è regolare?


Risponde Rocco Chiriano, tesoriere di AVIS Nazionale
I quesiti posti meritano molta attenzione, essendo la materia del rapporto di lavoro del socio
volontario sottoposta a precisa norma di legge.
Infatti, rispondendo all'interpello posto dalla Ns. Avis Nazionale in data 19/02/2007, il Ministero della solidarietà sociale metteva in risalto la gratuità della prestazione non differenziando tra i volontari-donatori e quelli che invece svolgono mansioni amministrative in favore dell'istituzione, in quanto per entrambi la gratuità risulta essere il connotato essenziale che definisce l'attività svolta.
La legge quadro sul volontariato all'art.2 comma 3, sancisce l'incompatibilità tra la qualità di volontario e qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'organizzazione di cui fa parte.
Quindi al socio-donatore è fatto divieto di avere qualsiasi tipo di rapporto di lavoro. E se non è socio ma solo donatore??
Non esiste norma che equipari in modo automatico il donatore periodico al socio-donatore.
Sappiamo che per essere socio il donatore deve produrre istanza alla struttura di appartenenza ai sensi del comma 4 art.6 del nostro statuto ed il C.D. delibera sulla sua adesione.
Ritengo che il donatore non socio possa instaurare rapporto di lavoro di qualsiasi genere con una struttura avisina.
Ma questa non è la soluzione ma un escamotage per aggirare l'ostacolo.
Ritengo vada riproposto l'interpello evidenziando, oltre alle motivazioni già poste, il diritto di associarsi previsto dalla nostra Costituzione all'art 18 che così recita " I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazioni, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale". Resta ferma l'impegno di Avis Nazionale, in sede di revisione della L.266/91, per la modifica dell'art.2.
Altre problematiche sorgono per l'utilizzo di Medici ed Infermieri nell'attività di raccolta, se pagati dall'Associazione.
La legge n. 662/96, misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica, all'art.1 c. da 56 a 65, prevede che il pubblico dipendente, per svolgere incarichi extra azienda deve essere autorizzato dalla stessa.
Pertanto è necessario accertare se i Medici o gli infermieri siano liberi professionisti o dipendenti di Aziende Sanitarie, in tal caso gli stessi devono farsi autorizzare ai sensi della sopracitata legge e attenersi a relativi adempimenti.

Rocco Chiriano