Bilancio di cassa e competenza, quote sociali
QUESITO POSTO DALL'AVIS REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
D: C'è la necessità di un approfondito chiarimento sulla stesura del bilancio delle Avis Comunali, Provinciali e
Regionali, ed anche sul pagamento delle quote sociali ( anno di competenza ):
Da anni l'AVIS Regionale del FVG predispone il bilancio per competenza e non per cassa, in quanto i contributi sulle donazioni che la sanità regionale versa all'Avis avvengono con 4 – 5 mesi di ritardo.
Di conseguenza non sarebbe corretto fare un bilancio di cassa, in quanto i conti non tornerebbero. Chiedo :
1 - E' corretto agire per competenza ?
2 - le Avis che tipo di bilancio devono predisporre? Di cassa o di competenza ?
Altra questione riguarda il pagamento delle quote sociali.
La questione nasce con un' Avis provinciale, per il fatto che la regionale si trattiene le quote sociali di competenza l'anno successivo, o meglio, nel 2010 si trattiene le quote riferite all'anno 2009, i cui dati e di conseguenza il calcolo avvengono prima delle Assemblee Provinciali. non potrebbe a nostro avviso essere fatto diversamente, in quanto sono dati che si chiudono sempre al 31.12 e pertanto non sarebbe possibile calcolarli anticipatamente perché non sarebbero reali.
Chiedo quindi :
1 - che si faccia chiarezza sulla procedura da seguire e sull'interpretazione che l'Avis Regionale da e applica.
2 - che si dia comunicazione a tutte le Avis sul metodo da seguire affinché ci sia omogeneità.
R:
1) Bilancio di cassa o per competenza
Va premesso che le associazioni di volontariato non hanno l'obbligo di adottare uno schema obbligatorio di bilancio. L'art. 3 della Legge 266/91 stabilisce che l'atto costitutivo dell'associazione deve prevedere l'obbligo della formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Per quanto concerne le Onlus, l'art. 10 del D.Lgsvo 460/97 prevede l'obbligo di redigere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche qui senza indicare uno schema obbligatorio di bilancio. Ciò premesso l'indicazione che può essere data è che gli obblighi contabili previsti dalla vigente normativa, compresi quelli previsti dalla Legge "più dai meno versi", sono completamente assolti da quelle associazioni che adottano la contabilità ordinaria e formano il bilancio secondo le norme del codice civile. Esse infatti in tal modo predispongono un documento che contiene sia la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione, sia il conto economico e quindi l'indicazione dei proventi e dei costi. Un simile bilancio è predisposto secondo il criterio della competenza, comprendendo tutti i proventi e gli oneri maturati nell'anno, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria, e cioè indipendentemente dal fatto che i proventi siano stati incassati o gli oneri pagati. Per quanto riguarda in particolare le quote maturate per le donazioni effettuate, esse andranno inserite in contabilità e quindi trasfuse nel bilancio nell'anno in cui sono maturate e cioè in cui le donazioni sono state effettuate. Allo stesso modo nel bilancio andranno indicati tutti i costi dovuti dall'Associazione anche se non ancora pagati. Così operando l'Associazione predisporrà un documento contabile che rispecchi in maniera fedele e completa il risultato economico dell'attività effettivamente svolta nell'anno.
2) Rilevazione e pagamento delle quote sociali
Lo Statuto associativo prevede l'obbligo per le strutture avisine di versare annualmente una quota associativa destinata al finanziamento degli organismi di coordinamento. Le quote vengono versate normalmente dalle sezioni comunali alle Avis Provinciali e comprendono quanto dovuto, relativamente all'anno cui si riferisce l'obbligo di versamento, sia alle Avis Provinciali, che alle Avis Regionali ed all'Avis Nazionale. Per la determinazione di tali quote si fa riferimento al numero dei soci della Sezione Comunale al 31 dicembre dell'anno precedente quello cui le quote si riferiscono. Pertanto le quote che vengono versate nell'anno 2010 sono di competenza dell'anno 2010 e andranno contabilizzate nel bilancio di tale anno: il riferimento al 31 dicembre 2009 ha l'unico significato di stabilire il dato oggettivo che consenta di determinare in maniera certa l'ammontare delle quote dovute per l'anno 2010, ma non può certo essere utilizzato per spostare la competenza delle quote dall'anno 2010 all'anno 2009. Quindi correttamente l'Avis Regionale contabilizza nel 2010 le quote conteggiate con riferimento ai soci esistenti al 31 dicembre 2009, proprio perché tali quote vengono determinate utilizzando il dato dei soci al 31 dicembre 2009 ma sono di competenza del 2010.
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5 per mille
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